La garanzia per vizi e difformità

Un aspetto peculiare dell’obbligazione dell’appaltatore è costituito dalla garanzia per i vizi e le difformità dell’opera (art. 1667 cc).

Qualora l’opera realizzata presenti vizi, ovvero difformità rispetto al progetto, il committente può richiedere, a sua scelta:

* l’eliminazione dei vizi a cura e spese dell’appaltatore, oppure
* la riduzione del prezzo pattuito.

In ogni caso, l’appaltante può chiedere anche il risarcimento del danno, qualora l’emersione dei vizi o delle difformità sia conseguenza di una condotta colposa dell’appaltatore.

Il committente può infine richiedere la risoluzione del contratto se la ‘’res’’ oggetto del contratto risulta del tutto inadatta all’uso a causa dei vizi.

Se, al momento della consegna, l’opera è stata accettata dalla committenza, la garanzia è limitata ai soli vizi “occulti” (cioè non immediatamente riconoscibili) o dolosamente taciuti dall’appaltatore.

La garanzia opera, infine, solo se il vizio o la difformità sono denunciati all’appaltatore entro il termine di 60 giorni dalla loro scoperta. Si prescinde da tale termine solo se i vizi sono stati occultati dall’appaltatore, ovvero se sono stati da lui riconosciuti.

L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dalla consegna. Se il committente è convenuto in giudizio per il pagamento del prezzo, egli può comunque far valere la garanzia, purché abbia denunciato i vizi entro 60 giorni dalla scoperta e entro un biennio dalla consegna dell’opera.

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